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Emersione tempestiva della crisi e salvaguardia della continuità aziendale con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa.

  • Staff Studio
  • 20 Ottobre, 2023

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI E SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA.

 

L’entrata in vigore del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, destinato a riformare l'intera disciplina della crisi d'impresa e delle procedure concorsuali, è stata oggetto di diversi differimenti alla luce degli effetti prolungati della pandemia da Covid-19. Originariamente prevista per il 14 agosto 2019, è stata spostata prima dal Dl 23/2020 al 1° settembre 2021, poi al 16 maggio 2022 dal Dl 118/2021 e, infine al 15 luglio 2022, data nella quale il Dl 36/2022 ha statuito che la nuova norma entrasse in vigore, nella sua versione completa.

 

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa la gestione delle imprese deve cambiare radicalmente rispetto a quanto fatto finora dalla maggior parte degli imprenditori micro e/o medio-piccoli, gettando sempre di più lo sguardo verso il futuro della propria azienda con un’ottica di salvaguardia del cosiddetto “going concern”, ovvero della continuità aziendale nell’ottica di una rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e salvaguardia degli interessi di tutti gli stakeholders (soggetti portatori di interesse) aziendali.

 

La riforma della crisi d’impresa si prefigge le finalità in precedenza brevemente delineate, individuando come elemento centrale l’obbligo di istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex articolo 2086, comma 2, c.c. e parallelamente gli obblighi di segnalazione posti a carico dell’organo di controllo, ove esistente, e dei ccdd. “creditori pubblici qualificati”.

Il secondo comma dell’articolo 2086 c.c., già in vigore dal 16 marzo 2019, dispone infatti che «l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

 

L’organo gestorio deve dunque dotare l’azienda di strumenti che siano in grado di prevenire uno stato di crisi irreversibile, cioè di insolvenza, attivandosi senza indugio qualora ci dovessero essere elementi che potrebbero portare ad uno stato di crisi, scegliendo gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per ottenere l’obiettivo primario della riforma, cioè salvare le attività produttive che possono essere salvate avendo un mercato futuro prima che sia troppo tardi. Molto spesso l’imprenditore non ammette o non vuole ammettere le difficoltà della propria azienda, ritardando il ricorso a strumenti che, se fossero stati attivati prima, molte volte avrebbero salvato l’azienda, e che invece, a causa della ritardo accumulato, si rivelano solo fallimentari o liquidatorie.

Lo sguardo al futuro per una micro e PMI si può attenere predisponendo budget e indicatori di bilancio economici COSTI-RICAVI (dai quali trarre poi budget finanziari ENTRATE-USCITE) che consentano all’imprenditore di capire se nell’arco di 12 mesi i flussi in entrata saranno in grado di coprire i debiti. 

Ovviamente l’organizzazione aziendale ricopre un ruolo fondamentale anche a livello di responsabilità dell’imprenditore: ecco che assumono importanza la creazione e l’aggiornamento di organigrammi interni, funzionigrammi, mansionari che siano in grado di chiarire i compiti e le responsabilità all’interno dell’azienda sia in ottica di oneri sia in ottica di doveri. Porre sempre attenzione a non commettere azioni che siano contrarie o comunque non conformi allo statuto aziendale.

L’informatizzazione dell’azienda deve essere vista come una facilitazione dello svolgimento dei compiti, in modo da ridurre gli errori umani e non come uno scoglio che porta via lavoro, e questo deve essere fatto capire anche ai dipendenti e a tutti i componenti aziendali in modo da creare un clima collaborativo dove la Mission e la Vision aziendale siano chiare a tutti e condivise.

In quest’ottica di salvaguardia della continuità sono stati introdotti nel codice della crisi d’impresa gli artt. 25-octies e 25-novies che disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di segnalazione in capo all’organo di controllo e quelli in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate- Riscossione).

Tuttavia, mentre la segnalazione dell’organo di controllo scatta, in presenza di squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, a seguito dell’esame della complessiva situazione dell’impresa, i creditori pubblici si attivano solamente a fronte dell’esistenza di debiti scaduti di importo superiore a determinate soglie.

La volontà del legislatore di introdurre obblighi di segnalazione basati sull’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori pubblici discende, inoltre, dal dato di esperienza che, quando l’imprenditore si trova in difficoltà, tende a finanziarsi mediante l’omesso versamento di imposte e contributi, con grave danno alle casse pubbliche.

Per ovviare a tale inconveniente il legislatore del Codice della crisi ha dunque voluto prevedere delle soglie oltre le quali il mancato versamento di tributi e contributi fa scattare la segnalazione da parte degli enti pubblici.

Nel nostro ordinamento, con l’avvento del codice della Crisi d’impresa, è stata introdotta la composizione negoziata della crisi.

L’iniziativa può essere attivata solamente su iniziativa dell’imprenditore, la finalità della segnalazione è semplicemente quella di rendere edotta l’impresa della possibilità di attivare il nuovo strumento della composizione negoziata, qualora ne ricorrano le condizioni.

 

 

SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (INPS E INAIL)

 

Per entrambi gli istituti la segnalazione scatta in presenza di debiti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali scaduti da oltre 90 giorni, tuttavia, mentre la segnalazione da parte dell’Inail scatta in ogni caso in presenza di debiti scaduti superiori a 5.000 euro, per l’Inps la soglia di rilevanza cambia a seconda che l’impresa impieghi o meno personale dipendente.

In particolare, in presenza di lavoratori subordinati o parasubordinati, la segnalazione scatta quando i contributi scaduti eccedono il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e l’importo di 15.000 euro; mentre, in assenza di personale dipendente, i debiti scaduti rilevanti per il superamento della soglia devono essere superiori a 5.000 euro. La formulazione letterale della norma fa ritenere che, in caso di imprese che impiegano personale dipendente, i due limiti (percentuale e assoluto) devono coesistere sicché, ad esempio, non dovrebbe dar luogo a segnalazione l’esistenza di debiti scaduti superiori a 15.000 euro quando l’ammontare dello scaduto sia comunque inferiore al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente. Inoltre, il riferimento percentuale all’anno precedente, farebbe ritenere che, nel caso in cui un’impresa non abbia avuto lavoratori in tale anno, la soglia di rilevanza dello scaduto sia solamente quella riferita a debiti superiori a 15.000 euro.

Le segnalazioni sono inviate all’imprenditore e, se istituito, all’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), entro 60 giorni dal superamento delle soglie sopra descritte.

 

SEGNALAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

La segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate è limitata all’omesso versamento dell’Iva, mentre non rileva il mancato versamento di altri tributi (ad es. ritenute alla fonte oppure imposte sui redditi o Irap). La scelta è stata dettata dal fatto che gli ordinari obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva a cadenza mensile o trimestrale ed i correlati obblighi dichiarativi (comunicazione delle liquidazioni periodiche – LIPE – a cadenza trimestrale) consentono una più tempestiva rilevazione dell’esistenza di ritardi nel pagamento dell’imposta, rispetto, ad esempio, al versamento delle ritenute.

La soglia di rilevanza originariamente individuata dal Dlgs 83/2022 (5.000 euro) ha suscitato numerose critiche da parte delle associazioni di categoria, ritenendola eccessivamente bassa.

Il legislatore è così recentemente intervenuto sulla norma, modificandola ad opera dell’articolo 37-bis del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73.

La soglia di 5.000 euro è stata mantenuta specificando, tuttavia, che il debito scaduto deve essere non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente; inoltre è stata introdotta l’ulteriore soglia di 20.000 euro oltre la quale la segnalazione scatta indipendentemente dall’entità del volume d’affari nell’anno precedente.

 

Il calcolo della soglia critica, dunque, si complica, potendosi in concreto dare i seguenti casi:

a) debito Iva inferiore o pari a 5.000 euro: nessuna segnalazione;

b) debito Iva superiore a 5.000 euro, ma inferiore o pari a 20.000 euro: la segnalazione scatta solamente se il debito scaduto è pari o superiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente;

c) debito Iva superiore a 20.000 euro: la segnalazione scatta indipendentemente dall’entità del volume d’affari dell’anno precedente.

 

L’invio di tale segnalazione avverrà contestualmente all’inoltro della comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972 (cd. “lettera di compliance”), e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva (cd. LIPE) a partire dal secondo trimestre 2022.

 

SEGNALAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

 

Infine, il sistema della segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati si completa con il coinvolgimento dell’agente della riscossione che si attiva in presenza di debiti scaduti da oltre 90 giorni, per importi iscritti a ruolo, autodichiarati o definitivamente accertati, superiori a determinate soglie che variano a seconda della tipologia di imprenditore:

 

  1. per le imprese individuali,
  2. per le società di persone,
  3. per le altre società.

 

La norma parla di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati. La generica parola “crediti” fa ritenere che vadano annoverati tra di essi non solamente i crediti tributari e contributivi già (eventualmente) oggetto di segnalazione da parte degli altri creditori pubblici qualificati (agenzia delle Entrate, Inps e Inail), ma tutti i crediti affidati alla riscossione.

 

Le soglie per la segnalazione da parte dell’Agenzia entrate riscossione appaiono alte se si pensa che la finalità della segnalazione è quella di salvare le attività che siano degne di continuazione. E’ difficile pensare che aziende che hanno accumulato debiti così elevati e scaduti possano essere “salvate” da tale strumento.

 

Queste sono le novità con le quali avremo a che fare, noi commercialisti nelle vesti di consulenti, e i clienti nelle vesti di soggetti interessati, e che obbligano a modificare le modalità di gestione delle aziende con una visione orientata al futuro e non al passato.

 

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