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Osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti: prestazioni esenti iva?

  • Dott.ssa Susanna Giovannetti
  • 05 Marzo, 2026

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 24 febbraio 2026 n. 9, ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA e sull'uso di fattura elettronica e invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni rese da osteopatichiropraticichinesiologi e massoterapisti.

L'oggetto della risoluzione è l'applicazione dell'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie dall'art. 10 c. 1 n. 18) DPR 633/72 e le conseguenti modalità di fatturazione, con particolare riferimento all'uso della fattura elettronica e all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Secondo il nostro ordinamento l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie deve essere applicata nel momento in cui coesistono due requisiti:

-         1. la natura sanitaria della prestazione (diagnosicura o riabilitazione della persona);

-          2. lo svolgimento dell'attività nell'esercizio di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con l'art. 132 par. 1 lett. c) Dir. 2006/112/CE

Nell’identificare lo status delle diverse figure professionali, la risoluzione rimanda al parere del Ministero della Salute del 04.11.2025; nel dettaglio:

- Per la professione di osteopata la risoluzione prende atto del riconoscimento formale come professione sanitaria da parte della L. 3/2018 e del successivo DPR 131/2021, che ne definisce il profilo professionale e la collocazione tra le professioni tecniche della prevenzione, ma evidenzia come il percorso attuativo sia ancora incompleto: mancano infatti l'accordo Stato-Regioni sui criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi e, soprattutto, il decreto ministeriale che definisca l'ordinamento didattico della laurea in osteopatia e l'istituzione dell'albo professionale. In assenza di un quadro compiuto e di parametri idonei a garantire un livello minimo e controllabile di qualificazione professionale, le prestazioni rese dagli osteopati non sono considerate, allo stato, esenti da IVA, nonostante l'evoluzione normativa che li riguarda; la fatturazione segue le regole ordinarie (emissione fatturazione elettronica)

- Per la professione di chiropratico: pur essendo anch'essi individuati dalla L. 3/2018 come futura professione sanitaria, la procedura di istituzione non è ancora stata avviata mediante gli accordi Stato-Regioni richiesti dalla L. 43/2006. Di conseguenza, anche le prestazioni del chiropratico non sono considerate esenti da IVA; la fatturazione segue le regole ordinarie (emissione fatturazione elettronica);

- Per la figura del chinesiologo, la risoluzione sottolinea che si tratta di una figura disciplinata dal D.Lgs. 36/2021 in ambito sportivo, finalizzata alla promozione della salute e al benessere psicofisico, ma non riconosciuta come professione sanitaria e priva di competenze di diagnosi o cura in senso stretto: mancano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'esenzione; ; la fatturazione segue le regole ordinarie (emissione fatturazione elettronica);

- Per la figura del il massoterapista  risoluzione lo qualifica come operatore sanitario privo di autonomia professionale, ma comunque incluso tra le arti soggette a vigilanza. Questo porta a riconoscere in capo a questa figura il regime di esenzione IVA, a condizione che l'attività sia svolta sulla base di un titolo abilitante idoneo; 

- Per la figura del massaggiatore capo bagnino, in quanto sanitarie ed esenti, non possono essere fatturate in modalità elettronica e devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, rientrando fra le spese detraibili per il contribuente. 

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