Regime impatriati: la guida completa per chi torna a lavorare in italia dal 2024
- Dott.ssa Susanna Giovannetti
- 26 Marzo, 2026
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE · AGGIORNATO 2024–2026 Regime impatriati: la guida completa per chi torna a lavorare in Italia dal 2024 Il nuovo regime fiscale agevolato introdotto dal D.Lgs. 209/2023 offre una tassazione dimezzata per cinque anni. Ecco chi può accedervi, come funziona e cosa è cambiato rispetto al passato. Marzo 2026 · D.Lgs. 209/2023 — art. 5 · In vigore dal 1° gennaio 2024 |
I numeri chiave del regime
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50% Reddito imponibile regime base detassazione 50% |
40% Reddito imponibile con figli minorenni detassazione 60% |
5 anni Durata massima del regime anno rientro + 4 |
€ 600k Tetto reddito agevolabile/anno novità 2024 |
Cos’è il regime impatriati e a chi si applica
Dal 1° gennaio 2024 il regime fiscale per i lavoratori impatriati ha cambiato volto. Il D.Lgs. 209/2023 ha abrogato la disciplina precedente (art. 16 D.Lgs. 147/2015) e introdotto regole più selettive, pensate per attrarre in Italia professionisti con un profilo di elevata qualificazione. Chi rientra oggi può beneficiare di una tassazione IRPEF sulla metà del proprio reddito per cinque anni: un vantaggio fiscale significativo.
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L’obiettivo del legislatore Il nuovo regime mira ad attrarre capitale umano ad alta qualificazione, scoraggiando l’accesso al beneficio da parte di chi non ha mai realmente interrotto il legame con il sistema economico italiano. Possono accedere i lavoratori dipendenti e autonomi (arti e professioni) che producono reddito in Italia. Sono invece esclusi i redditi d’impresa e le plusvalenze finanziarie. |
L’agevolazione: quanto si risparmia concretamente
Caso base
I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%. Tradotto: su uno stipendio lordo di 100.000 €, la base imponibile sarà di soli 50.000 €, con un risparmio fiscale che può superare i 20.000 € annui.
Con figli minorenni — agevolazione rafforzata
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Agevolazione rafforzata Se il lavoratore si trasferisce in Italia con almeno un figlio minorenne, oppure diventa genitore o adotta un minore durante il periodo agevolato, la percentuale di imponibilità scende al 40% (detassazione del 60%). Il figlio deve risiedere in Italia durante tutto il periodo di fruizione del regime. |
Durata e tetto massimo
• 5 anni di agevolazione: l’anno di trasferimento della residenza più i quattro periodi d’imposta successivi
• Nessuna proroga automatica al secondo quinquennio (differenza fondamentale rispetto al vecchio regime)
• Tetto annuo di reddito agevolabile: € 600.000 (novità assoluta del D.Lgs. 209/2023)
I requisiti: chi può accedere al regime
Tutti i seguenti requisiti devono essere soddisfatti contestualmente:
• Trasferimento della residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 2 TUIR
• Non residenza pregressa: non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il trasferimento
• Impegno di permanenza: mantenersi residenti in Italia per almeno 4 anni consecutivi (pena il recupero integrale delle agevolazioni con interessi e sanzioni)
• Attività prevalente in Italia: svolgere la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano
• Elevata qualificazione o specializzazione ai sensi del D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007 (laurea triennale, accesso a professione regolamentata, o qualifica ISTAT livelli 1-2-3)
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Nota sull’iscrizione AIRE L’iscrizione all’AIRE non è un requisito indispensabile. È sufficiente dimostrare la residenza fiscale estera tramite le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese di provenienza (confermato dall’Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 22/2025). |
Attenzione: rientro presso lo stesso datore o gruppo aziendale
Uno degli aspetti più delicati del nuovo regime riguarda chi rientra per lavorare con lo stesso soggetto — o un soggetto dello stesso gruppo — presso cui era impiegato all’estero. In questi casi il periodo minimo di non residenza richiesto si allunga significativamente:
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Situazione |
Periodo min. non residenza |
Fonte |
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Nessun rapporto pregresso con il datore/gruppo italiano |
3 anni |
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 209/2023 |
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Stesso datore/gruppo, senza precedente attività in Italia |
6 anni |
Risp. interpello n. 41/2025 |
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Stesso datore/gruppo, con precedente attività in Italia |
7 anni |
Risp. interpello n. 142/2025 |
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Attenzione — Interpretazione “prima del trasferimento” Secondo le risposte a interpello nn. 41 e 142/2025, il periodo di verifica parte dall’inizio dell’anno di rientro, non solo dai 12 mesi precedenti. Chi ha svolto attività per conto del gruppo italiano anche solo nei mesi precedenti il trasferimento potrebbe essere soggetto al periodo esteso di 6 o 7 anni. |
Come si accede al regime: adempimenti pratici
Per i lavoratori dipendenti
Il lavoratore presenta una richiesta scritta al datore di lavoro, che provvede ad applicare la riduzione dell’imponibile direttamente in busta paga a partire dal mese successivo alla richiesta, con eventuale conguaglio dalla data di assunzione.
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti
L’agevolazione si richiede in sede di dichiarazione dei redditi (Quadro RM), oppure attraverso una comunicazione scritta a ciascun committente, affinché applichi la ritenuta ridotta al momento del pagamento.
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Conseguenza della violazione dell’impegno di residenza Se il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza fuori dall’Italia prima del termine dei 4 anni, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero integrale di tutte le agevolazioni fruite, con applicazione di interessi e sanzioni amministrative. |
Vecchio e nuovo regime a confronto
Per i trasferimenti avvenuti fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi il vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015), più generoso sotto molti aspetti.
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Aspetto |
Vecchio regime (fino al 2023) |
Nuovo regime (dal 2024) |
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Qualificazione richiesta |
Nessuna |
Elevata qualificazione obbligatoria |
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Non residenza pregressa |
2 periodi d’imposta |
3 anni (6 o 7 per rapporti infragruppo) |
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Impegno di permanenza |
2 anni |
4 anni |
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% di imponibile |
30% (70% detassato); 10% nel Mezzogiorno |
50% (o 40% con figli) |
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Tetto reddito |
Nessun limite |
€ 600.000/anno |
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Proroga quinquennio |
Sì: ulteriori 5 anni con figlio o immobile |
No (solo 3 anni extra per trasf. 2024 con immobile) |
Cumulabilità con altri regimi agevolativi
Il regime impatriati può essere combinato con altre agevolazioni, ma la cumulabilità non è automatica e richiede una valutazione attenta per ciascun periodo d’imposta.
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Regime docenti e ricercatori (art. 44 DL 78/2010) — il più conveniente Chi rientra per svolgere attività di ricerca o docenza può accedere al regime più conveniente disponibile: il 90% del reddito è escluso dall’imponibile per un periodo da 6 fino a 13 anni (in base alla presenza di figli o all’acquisto di un immobile). Non è cumulabile con il regime impatriati nello stesso anno: il contribuente deve scegliere il più favorevole. |
Riferimenti normativi e di prassi
Normativi: D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (art. 5) • Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) • D.Lgs. 108/2012 • D.Lgs. 206/2007
Prassi: Risposte a interpello AE nn. 22, 41, 142/2025 • Circ. AE 33/E del 2020 • Circ. AE 17/E del 2017
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Il presente documento è redatto a fini informativi generali e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per l’applicazione al caso specifico è necessaria una valutazione professionale personalizzata. |