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Rinvio del versamento del secondo acconto per le persone fisiche titolari di partita iva

  • Staff Studio
  • 20 Ottobre, 2023

L’articolo 4 del collegato fiscale prevede un rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette - limitatamente al periodo d'imposta 2023 in quanto questa è una misura temporanea e salvo proroga riguarderà unicamente il periodo d’imposta 2023 - per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2023, entro il 16 gennaio 2024 e non piu’ entro il 30 novembre p.v., oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Nel caso si optasse per la rateazione sulle rate successive alla prima dovranno essere corrisposti gli interessi  pari al 4% annuo.

 Si precisa che restano esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi INAIL per i quali non variano le scadenze.

Pertanto, ricapitolando, soltanto i soggetti indicati nello schema sono interessati alla proroga:

Soggetto

Proroga versamento 2° acconto

Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 superiori a 170 mila euro

No

Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 inferiori a 170 mila euro (imprese e professionisti)

Persone fisiche, non titolari di partita IVA

No

Soggetti diversi dalle persone fisiche quali, società di persone e di capitali, enti non commerciali e commerciali

No

 

E le imposte interessate dalla proroga, poiché la norma fa riferimento alla “seconda rata d'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, sono:

 IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive quali, ad esempio, quelle dovute per l'applicazione della cedolare secca, del regime forfetario o di vantaggio, IVIE ed IVAFE.

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